L’accordo interconfederale può essere:

– bilaterale se a firmarlo sono solamente le Confederazioni dei lavoratori e le Confederazioni dei datori di lavoro.

L’accordo interconfederale bilaterale definisce normative quadro e di indirizzo delle relazioni tra le parti a livello categoriale e/o regole generali entro le quali le stesse relazioni devono operare.

– trilaterale se partecipa anche il Governo.

L’accordo trilaterale è il prodotto della mediazione tra i soggetti suddetti, i quali, attraverso il cosiddetto “metodo di concertazione sociale”, adottano una decisione comune rispetto a tematiche di particolare valenza. Infatti, grazie a tale metodo di relazioni industriali, caratterizzato dal confronto e dall’accordo, le parti sindacali, in via negoziale, garantiscono il loro sostegno a politiche del governo particolarmente delicate.

Il coinvolgimento delle parti sociali, d’altro canto, consente al governo il raggiungimento di importanti obiettivi, da un lato, e, dall’altro, permette ai sindacati di partecipare alla predisposizione di alcune significative riforme in campo sociale.