Come noto, il decreto-legge 230/2021 al comma 3 dell'art. 12 aveva indicato tra gli obiettivi da raggiungere quello dell'erogazione d'ufficio dell'Assegno Unico e Universale per i Figli a carico da parte dell'INPS.

Con la circolare in oggetto l’Istituto, dando seguito a quanto previsto dalla norma, comunica che a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di AUUF che non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, continuerà a erogare d’ufficio l’assegno.

L’Istituto precisa che l’erogazione proseguirà in continuità – previa la presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica DSU - qualora la domanda si trovi nello stato di “Accolta”, mentre l’erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, inizierà al termine dei controlli previsti qualora le verifiche si concluderanno positivamente. Si dovrà di conseguenza monitorare l’andamento delle domande in stato diverso da “Accolte” facendo attenzione al termine del 30 giugno, termine entro il quale sussiste la possibilità di percepire gli importi spettanti retroattivamente dal mese di marzo.

In caso di variazioni il richiedente dell’AUUF dovrà modificare la domanda già presentata. Le eventuali variazioni saranno oggetto di verifica automatica da parte dell’INPS in fase di istruttoria della domanda stessa.

In caso di mancata comunicazione delle variazioni da parte del beneficiario che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure dell’Istituto, l’AUUF verrà erogato alle medesime condizioni già verificate nelle precedenti istruttorie.

Si possono verificare molte situazioni che necessitano la modifica della domanda di AUUF precedentemente presentata e che necessitano anche della presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata (ad esempio: la nascita di figli, la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio, le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne, le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori, i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori, variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5, variazioni delle modalità di pagamento).

Modalità e termini di presentazione dell’ISEE

L’INPS nella propria circolare precisa che in ogni caso, sia che si tratti di domanda già presentata e accolta, sia nel caso di presentazione di nuova domanda sia per coloro che hanno una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti, bisogna sempre presentare una nuova DSU per l’anno 2023 per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi spettanti di AUUF sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 sulle maggiorazioni. Ricordiamo che l’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continuerà a essere utilizzato dall’INPS per la determinazione degli importi dell’AUUF relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’AUUF sarà liquidato dal mese di marzo 2023 con gli importi minimi previsti dalla normativa.
Se la nuova DSU è presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli arretrati.

Per ricevere AUUF dal 2023 non sarà più richiesta la presentazione annuale della domanda (fatta salva la necessità di comunicare le modifiche relative al nucleo volte a incidere sull’ammontare dell’AUUF), ma continuerà ad essere necessaria la presentazione dell’ISEE.

Percettori di Reddito di Cittadinanza

La circolare non indica a quali disposizioni dovranno attenersi i percettori di Reddito di Cittadinanza, cui è stato corrisposto in automatico l’AUUF a fronte della corrispondente decurtazione del RdC.

Questa mancanza è, probabilmente, dovuta alle modifiche di cui è oggetto la misura di contrasto alla povertà in via di approvazione con la Legge di Bilancio 2023.

Nelle anticipazioni di alcune novità contenute negli emendamenti presentati alla Legge di Bilancio 2023 e, in relazione al rapporto tra RdC e AUUF, è stata segnalata la volontà di andare a disgiungere la quota AUUF dal Reddito di Cittadinanza.
Qualora tale disposizione dovesse essere adottata anche i percettori di RDC dovranno, quindi, presentare domanda di AUUF per poter poi rientrare, a partire dal 2024, nell’automaticità del pagamento della prestazione.