E' quanto contenuto nella nota n. 1507/2021 del 6 ottobre, inviata per competenza agli ispettorati interregionali e territoriali del lavoro e alla direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro.

La nota indica che negli appalti pubblici, per quanto concerne il subappalto, va applicato il Ccnl dell'appaltatore, questo in relazione a quanto contenuto nell'articolo 49 del decreto legge 77/2021 “semplificazioni” che ha introdotto modifiche alla regolamentazione del subappalto.

Come infatti la stessa nota richiama l'attenzione su quanto è previsto dal comma 1 lettera b) punto 2 dell'articolo 49 che ha modificato il comma 14 dell'articolo 105 del D.Lgs n.50/2016, introducendo un periodo ai sensi del quale “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardano le lavorazioni relative alla categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”. Va precisato che questa indicazione è stata convenuta d'intesa con l'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Vengono sollecitati, pertanto, gli istituti di vigilanza ove riscontrino condizioni inferiori rispetto a  quelle previste dal Ccnl applicato dall'appaltatore, di adottare un provvedimento che disponga a far adeguare il trattamento salariale e contributivo, da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell'esecuzione del subappalto.
L'adeguamento retributivo comporta una rideterminazione dell'imponibile ai fini contributivi per procedere ai conseguenti recuperi.
Inoltre, relativamente ai differenziali retributivi e contributivi non corrisposti, è applicato il regime della responsabilità solidale, prevista dall'articolo 29 del decreto legge 276/2003 e 1676 del c.c. e richiamato dal comma 8 dello stesso articolo 105 del Codice dei Contratti.

Indubbiamente è una importante nota che l'Ispettorato nazionale del lavoro, d'accordo con il ministero competente, invia alle proprie strutture al fine di una più stringente vigilanza e per l'applicazione di quanto contenuto nell'articolo 49 del dl semplificazioni. Consideriamo però necessario che vi sia anche nei territori una nostra duplice sollecitazione verso gli ispettorati interregionali e territoriali del lavoro e le stesse stazioni appaltanti che hanno un ruolo determinante per quanto concerne l'applicazione del Codice.