19/07/2011
| Disabilità
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Con la manovra finanziaria (decreto-legge n. 98/2011- Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) il Governo è intervenuto sulla regolamentazione del contenzioso previdenziale.
L'art. 38, comma 1 apporta sostanziali modifiche al codice di procedura civile, nel Tit. IV (Norme per le controversie in materia di lavoro, artt. 409/447 bis) del libro II (Processo di cognizione) introducendo, fra l'altro, un nuovo articolo il il 445 bis (Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale). Il contenzioso previdenziale e assistenziale è specificamente trattato, nell'ambito del processo del lavoro, nel capo II, negli artt. 442 e seguenti. In questo caso sono difficilmente ravvisabili gli indispensabili requisiti di necessità ed urgenza che giustificano il ricorso al decreto-legge. La tecnica legislativa usata è, come d'abitudine, contorta ed ermetica. La disposizione inizia con una roboante premessa, in cui si sostiene che che la sua finalità è di realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa; di favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti; di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale (effettivamente enorme); di contenere la durata dei processi in materia previdenziale (effettivamente lunghissimi), nei termini di durata ragionevole dei processi. Dopo un riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848), si entra nel vivo delle modifiche.
Una prima disposizione (punto a) stabilisce che i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31/12/2010, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. Le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate. Dato che difficilmente saranno inferiori all'importo del contendere, il ricorrente andrà probabilmente a pagare più di quanto ricavato dalla causa. Il nuovo articolo 445 bis prevede che, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, chi intenda proporre un giudizio debba obbligatoriamente presentare, con ricorso al giudice competente, una istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. La nuova regolamentazione si applica dal 1° gennaio 2012.
Si tratta di una sostanziale novità. Nel sistema previgente, la presentazione del ricorso al Giudice, con la relativa documentazione sanitaria, le perizie di parte ecc., avviava la causa e il consulente tecnico di ufficio era nominato dal giudice all'interno del giudizio. I risultati della consulenza erano quindi valutati dal giudice insieme al resto della documentazione. Con la riforma, la consulenza tecnica preventiva rappresenta quindi una condizione di procedibilità, nel senso che il giudizio non si può avviare senza averla svolta preventivamente. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, in questo caso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico, o di completamento dello stesso.
Acquisita la consulenza, il Giudice fissa, con decreto, un termine non superiore a trenta giorni (è un termine perentorio, nel senso che non può essere superato), entro il quale le parti devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio. A questo punto si aprono due possibilità: il ricorrente e l'ente previdenziale accettano il risultato della perizia; il ricorrrente e/o l'ente previdenziale contestano il risultato della perizia. Nel primo caso, il giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. Il decreto è inappellabile! E quindi l'INPS (o altro ente previdenziale chiamato in causa) è tenuto entro il termine (molto lungo) di 120 giorni al pagamento delle prestazioni, se previsto dal decreto del giudice. L'accettazione di entrambi le parti del risultato della consulenza ha il valore di un accordo, pur non essendo una conciliazione in senso proprio. Le parti, anziché trovare un accordo con la mediazione del giudice, si rimettono al parere del consulente.
Il decreto non è impugnabile né modificabile. In alternativa alla omologazione, il giudice potrebbe (art. 196 codice di procedura civile) disporre una nuova consulenza e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente. Rientra infatti nei suoi poteri discrezionali la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche supplettive od integrative, di chiedere chiarimenti al consulente, o di disporre la sua sostituzione e l'esercizio di tale potere, così come il mancato esercizio, non è censurabile in Cassazione.
Nel secondo caso, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine, sempre perentorio, di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. In questo caso, quindi, andato fallito il tentativo di accordo, la controversia prosegue nelle forme usuali, pur subendo il pesante condizionamento della consulenza tecnica d'ufficio. Va detto, infatti, che il ruolo dei consulenti tecnici d'ufficio diviene, in entrambi i casi, troppo pesante, anche tenendo conto della composizione assai variegata della categoria, che non comprende solo medici legali o specialisti e del fatto che non hanno il ruolo di terzietà ricoperto dal giudice.
Ma la sostanziale e più discutibile novità è data dal fatto che la successiva sentenza non è soggetta ad appello! Se ha un senso (nei limiti sopra detti) che una volta accettati i risultati della consulenza tecnica d'’ufficio, non sia possibile presentare ricorso, non è assolutamente condivisibile che sia inappellabile l’eventuale sentenza di primo grado, resa, in definitiva e pur nell'ambito della valutazione del giudice, sulla base della stessa consulenza.
In questo caso anziché aumentare le difese del cittadino da una giustizia troppo spesso iniqua, come questo Governo dice, da sempre, di voler fare, lo si priva di un diritto di appello previsto per gli altri tipi di contenzioso. Sarebbe quindi interessante valutare le nuove norme alla luce degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Ricordiamo che l'art. 3 riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale e uguaglianza di fronte alla legge e che l'art. 24 stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritto e interessi legittimi, e che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Nella logica – sicuramente apprezzabile – di ridurre il contenzioso giudiziario e quindi la durata delle cause, anziché attribuire ad un organo come il CTU un tale potere, sarebbe stato preferibile reintrodurre forme, anche obbligatorie, di ricorso amministrativo.
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